Approfondimenti

Chi è il Dietista

La legge lo definisce "l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione alla attuazione delle politiche alimentari" (Decreto Ministeriale 14/09/1994).

In pratica il dietista è un professionista specializzato, che si occupa di promuovere e curare l’alimentazione e la nutrizione in situazioni fisiologiche e patologiche: dall’elaborazione di piani dietetici terapeutici personalizzati (su prescrizione medica attestante la diagnosi) alla stesura di menù per gruppi di sani o malati (ristorazione collettiva per mense e comunità) fino alla progettazione e alla realizzazione di attività didattiche, educative e informative.

Dietista non ci si improvvisa

La sua è una professione altamente specializzata: per diventare dietista occorre conseguire laurea specifica.
In sostanza, l’attuale percorso formativo del dietista è articolato in più livelli:

  • Laurea in Dietistica (è il titolo che abilita all’esercizio professionale)
  • Laurea specialistica (per esercitare attività di elevata complessità)
  • Master (corsi di approfondimento scientifico e di formazione permanente in ambiti specifici)
  • Dottorato di ricerca (per esercitare attività di ricerca presso Università e altri enti)

Riferimenti legislativi

  • Profilo Professionale (D.M. n. 744 del 1994): definisce giuridicamente il ruolo professionale e gli atti di competenza.
  • Legge n. 42 del 26 Febbraio 1999: definisce il campo di attività di ogni professionista, l’accesso alla formazione post base, l’equipollenza dei titoli pregressi, al Diploma Universitario: prevede l’emanazione di decreti per il riconoscimento dell’autonomia professionale.
  • D.M. 20 luglio e 27 luglio 2000: definisce l’equipollenza dei titoli pregressi.
  • Legge n. 251 del 10 agosto 2000: prevede la laurea per tutte le professioni sanitarie.
  • Decreto Legge 2 Aprile 2001 sulle Classi di Laurea (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001 n. 128) prende avvio anche per il Dietista il nuovo sistema formativo universitario che prevede due Livelli di lauree: Laurea di 1° livello (sostituisce il Diploma Universitario per la formazione di base corrispondente al Profilo Professionale) e Laurea di 2° livello (apre la possibilità di approfondimento degli studi di base verso ambiti di maggiore responsabilità per funzioni dirigenziali e ambiti di carriera universitaria volti alla didattica e alla ricerca).

Codice d'Etica Professionale

Approvato dall’Assemblea dei Soci ANDID – Bagni di Tivoli (Roma) il 9 aprile 2003

Premessa

Il Dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti iscritti all’Associazione Nazionale Dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.

Ogni atto professionale in contrasto con i principi indicati nel codice di etica sarà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

CAPO I. Responsabilità professionale
1. Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
2. Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell’età e dell’origine.
3. Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D. M. 14 settembre 1994 n. 744).
4. Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
5. Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l’autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze.
6. Il Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l’obiettivo del miglioramento continuo della professione.

CAPO II. Responsabilità verso la società
1. Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l’organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
2. Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basato sui “livelli di assunzione raccomandati” per la popolazione.
3. Il Dietista permette l’uso del suo nome o l’indicazione della sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite aprodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:

  • ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto
  • la fonte dell’informazione è indicata
  • le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza.

4. Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti nell’ambito delle normative.
5. Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell’informazione.
6. Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire vantaggi personali.

CAPO III. Responsabilità verso l’utente/cliente
1. Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere ai propri assistiti di prendere decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte assistenziali a lui dirette.
2. Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la coscienza personale e i principi etici che regolano la professione, s’impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di conflitti insanabili si può valere dell’obiezione di coscienza.
3. Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.
4. Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.

CAPO IV. Responsabilità verso gli altri operatori
1. Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con loro lealmente per la salute dell’utente.
2. Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.
3. Il Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri operatori interessati, riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui affidato.

CAPO V. Responsabilità verso i colleghi
1. Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.
2. Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà e di integrità della professione.
3. Il Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti colleghi e studenti, nonché le richieste di adesione all’Associazione, l’assegnazione di premi o altri riconoscimenti.
4. Il Codice Professionale deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Laurea durante l’effettuazione del tirocinio pratico.

Per maggiori informazioni in merito alla differenza tra la figura del Dietista e gli altri professionisti che si occupano di nutrizione vi invitiamo a leggere questo opuscolo redatto dall’ANDID: I DIETISTI O GLI ALTRI PROFESSIONISTI DELLA NUTRIZIONE?
Fonti bibliografiche:
L. Benci . Le professioni sanitarie (non mediche) – ed. Mc Graw-Hill, 2002
Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Codice Deontologico 1999
ADA’ s revised code of Ethics. Journal of the American Dietetic Association 1999; 99:109-110
European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD). Guidelines on Ethics for Dietitians in Europe, 1985
Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica, 1995
"Dietitians board disciplinary committee – Statement of conduct -" a cura di British Dietetic Association – gennaio 1994
American Dietetic Association (ADA). ADA’s Code of Ethics, 1987
German Association of Dietitians. Riflessioni sull’ etica nella professione di dietista. La Clinica Dietologica 1984; 11:105-110
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